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Regesto

Legge sulle vacanze pagate obbligatorie, arbitrio e disparità di trattamento, libertà di commercio e d'industria, ricevibilità del ricorso, art. 4, 31 e 64 CF, art. 2 disp. trans. CF.
1. La regolamentazione contenuta nel § 3 cpv. 2 della legge solettese dell'8 dicembre 1946/25 ottobre 1964 sulle vacanze pagate obbligatorie, secondo cui i giorni festivi generali che cadono nelle vacanze non sono contati come giorni di vacanza, non è contraria agli art. 4 e 31 CF (consid. 4 e 5).
2. Non si può annullare una norma di diritto cantonale per il motivo ch'essa è in contraddizione con una disposizione di diritto federale non ancora entrata in vigore; cosi come il ricorso di diritto pubblico è irricevibile contro un decreto cui è stata rifiutata la necessaria approvazione del Consiglio federale, il Tribunale federale non potrebbe pregiudicare, nella procedura introdotta dal ricorso di diritto pubblico, una simile decisione del Consiglio federale (consid. 6).