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Urteilskopf

103 III 69


14. Estratto della sentenza 21 giugno 1977 in re K. e B.

Regeste

Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 1. März 1954.
Die Übereinkunft gewährt dem Empfänger von Betreibungsurkunden das Recht, eine Übersetzung der Urkunden in die Amtssprache seines Wohnsitzes (im vorliegenden Fall deutsch) zu verlangen. Dagegen auferlegt die Übereinkunft nicht die Verpflichtung, dass die Zustellung in der Sprache des Wohnsitzes des Empfängers erfolgen muss, widrigenfalls die Urkunde nichtig wäre. Ist der Empfänger zur Annahme einer nicht in seiner Sprache abgefassten Urkunde bereit, so kann die Zustellung (ausgenommen in dem in Art. 3 der Übereinkunft vorgesehenen Fall) durch einfache Übergabe bewirkt werden.

Sachverhalt ab Seite 70

BGE 103 III 69 S. 70
Con due decreti del 21 luglio 1975 il Pretore della giurisdizione di Lugano-Distretto, su istanza della creditrice G. S.A., ordinava il sequestro delle quote di comproprietà di fondi siti a M., appartenenti ai signori K. e B., entrambi in L. (Repubblica federale di Germania). I sequestri venivano eseguiti il giorno successivo dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Io circondario. L'11 agosto 1975 la creditrice sequestrante, a convalida dei sequestri, faceva staccare due precetti esecutivi in odio rispettivamente di K. e di B. I decreti di sequestro, i relativi verbali e i precetti esecutivi vennero intimati personalmente ai debitori, rispettivamente il 18 e il 26 agosto 1975, per il tramite dell'Amtsgericht di L. Ai precetti esecutivi non venne interposta opposizione. Sempre nelle vie rogatoriali e per il tramite del Tribunale citato, vennero trasmessi ai debitori sequestrati l'atto di pignoramento e la domanda di vendita. All'inizio di marzo 1977 gli escussi proposero avanti la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino un reclamo contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto il reclamo. Contro questa sentenza K. e B. si sono aggravati davanti al Tribunale Federale, che ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Considerato in diritto:

1. I ricorrenti non pretendono, a ragione, che gli atti esecutivi vennero loro intimati a torto o che vennero portati a loro conoscenza
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in una forma non ammessa. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti fallimenti ha provveduto all'intimazione dei precetti esecutivi n. ... en. ..., spiccati l'11 agosto 1975, nelle vie previste dalla Convenzione dell'Aia del 1o marzo 1954 relativa alla procedura civile (in vigore, per la Svizzera dal 5 luglio 1957 e, per la Repubblica federale di Germania, dal 1o gennaio 1960) e dalla Dichiarazione 30 aprile 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia di assistenza giudiziaria (v. inoltre circolare n. 4 del Tribunale federale del 12 giugno 1913 sulla consegna delle comunicazioni relative alle esecuzioni ed ai fallimenti a persone domiciliate in Germania, DTF 54 III 86segg.; circolare n. 20 del 13 luglio 1926 concernente il divieto di notificare atti di pignoramento in Germania, DTF 52 III 102). Nella fattispecie in esame non può pertanto essere questione di una nullità assoluta ed insanabile, suscettibile di inficiare, secondo la giurisprudenza inaugurata con la sentenza pubblicata in DTF 57 III 28, gli atti esecutivi intimati all'estero in violazione di norme internazionali concernenti la notificazione di tali atti (v. DTF 94 III 36 segg. consid. 1).

2. I ricorrenti contestano per contro l'opinione dell'istanza cantonale secondo cui le norme del diritto internazionale qui applicabili, pur racchiudendo il diritto per l'escusso di chiedere una traduzione degli atti esecutivi stilati in lingua straniera, non sanciscono, sotto pena di nullità dell'atto, rispettivamente dell'esecuzione, l'obbligo della notificazione in lingua tedesca. L'istanza cantonale ritiene inoltre che i ricorrenti avrebbero comunque lasciato trascorrere infruttuoso ogni termine per far uso della possibilità di chiedere una traduzione tedesca degli atti esecutivi loro intimati per il tramite della competente autorità germanica. I ricorrenti sarebbero infatti stati assistiti, fin dal settembre 1976, se non già dal mese di gennaio dello stesso anno, da un avvocato ticinese nella vertenza che li oppone alla G. S.A. Sarebbe quantomeno improbabile che il loro legale fosse all'oscuro dell'intimazione degli atti esecutivi per cui essi, all'epoca in questione, già avrebbero conosciuto il contenuto dei precetti esecutivi e quali erano gli effetti di una mancata opposizione. Avendo lasciato trascorrere il termine usuale di reclamo i precettati più non avrebbero un interesse giuridico degno di protezione all'annullamento dei predetti atti esecutivi. Il loro comportamento, segnatamente
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il fatto di aver lasciato trascorrere un anno senza reagire per poi insorgere solo al momento dell'incanto, sarebbe inoltre contrario alla buona fede processuale.
Secondo i ricorrenti tale opinione sarebbe insostenibile. Da loro non potrebbe infatti essere pretesa la conoscenza delle norme internazionali di assistenza ed essi non sarebbero pertanto stati tenuti a chiedere una traduzione in lingua tedesca degli atti loro intimati. A mente loro la richiesta della traduzione degli atti esecutivi sarebbe rientrata nei compiti specifici dell'autorità germanica che ha provveduto all'intimazione. I precetti esecutivi stesi in lingua italiana non esplicherebbero pertanto alcun effetto giuridico e, in quanto viziati di nullità assoluta, dovrebbero essere annullati d'ufficio.

3. Dispone l'art. 1 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile (la Convenzione):
"In materia civile o commerciale, le notificazioni di atti destinati a persone che si trovano all'estero si faranno, negli Stati contraenti, a domanda del Console dello Stato richiedente trasmessa all'autorità che sarà designata dallo Stato richiesto. La domanda contenente l'indicazione dell'autorità da cui emana l'atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti, l'indirizzo del destinatario, la natura dell'atto del quale si tratta, dev'essere redatta nella lingua dell'autorità richiesta..."
A norma dell'art. 2 della Convenzione la notificazione sarà effettuata per cura dell'autorità competente secondo le leggi dello Stato richiesto. Salvo nel caso previsto all'articolo 3, questa autorità potrà limitarsi a eseguire la notificazione per mezzo della consegna dell'atto al destinatario che l'accetta volontariamente.
Da ultimo dispone l'art. 3 della Convenzione:
"L'atto da notificarsi sarà allegato, in doppio esemplare, alla domanda. Se l'atto da notificarsi è compilato, sia nella lingua dell'autorità richiesta, sia nella lingua convenuta tra i due Stati interessati, o se è corredato di una traduzione in una di queste lingue, l'autorità richiesta, ove il desiderio le sia stato espresso nella domanda, farà notificare l'atto nella forma prescritta nella sua legislazione interna per l'esecuzione di notificazioni analoghe o in una forma speciale, purché questa non sia contraria a detta legislazione. Se siffatto desiderio non è stato espresso, l'autorità richiesta procurerà, dapprima, di eseguire la consegna nei termini dell'articolo 2.
Salvo intesa contraria, la traduzione, prevista nel capoverso precedente, sarà certificata conforme dall'agente diplomatico o consolare della Stato richiedente o dal traduttore giurato dello Stato richiesto."
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A tale norma (rispettivamente alla norma di identico tenore racchiusa nella precedente convenzione relativa alla procedura civile del 17 luglio 1905) rinvia espressamente l'art. 2 della dichiarazione fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d'assistenza giudiziaria del 1o giugno 1910 (la Convenzione) che recita:
"Nella comunicazione diretta, la corrispondenza fra le autorità dei due Stati deve essere redatta nella loro lingua nazionale.
Le disposizioni dell'art. 3 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile concernenti la redazione o la traduzione degli atti ivi menzionati, restano invariate. Se questi atti non sono accompagnati dalle traduzioni prescritte, l'autorità richiesta se le procurerà a spese dell'autorità richiedente."
Tali norme sono intese a facilitare, nella misura del possibile, le relazioni di assistenza giudiziaria tra i due Stati contraenti. A tale scopo è volta in prima linea anche la norma che prevede che gli atti che devono essere notificati nella forma prescritta dal diritto interno dello Stato richiesto, devono in ogni caso essere redatti nella lingua ufficiale di quello Stato o accompagnati da una traduzione (v. GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, pag. 25). Il senso di tale regolamentazione risiede nell'esigenza di porre, senza eccessive difficoltà, lo Stato richiesto, rispettivamente le sue autorità, in condizione di esaminare se l'intimazione di determinati atti debba o meno essere considerata ammissibile alla luce del suo diritto interno e, comunque, quale sia la forma del diritto interno da adottare per la notifica. Qualora però il ricorso ad una precipua forma di notificazione non è domandata, lo Stato richiesto è senz'altro libero di procedere immediatamente, senza preventivamente richiedere una traduzione a spese dello Stato richiedente, alla notificazione dell'atto al destinatario, alla sola condizione che questi lo accetti volontariamente (v. art. 2 della Convenzione). Se si seguisse l'opinione dei ricorrenti le relazioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale non solo non ne uscirebbero facilitate ma sarebbero, al contrario, rese notevolmente più complicate in quanto lo Stato richiesto dovrebbe in ogni caso far procedere, sotto pena di nullità, ad una traduzione degli atti da notificare, e ciò anche nell'ipotesi della scelta della notificazione mediante semplice consegna dell'atto ai destinatari. Nella concreta fattispecie risulta da un lato che i
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ricorrenti hanno accettato senza riserve gli atti loro intimati e, d'altro canto, che gli atti stessi permettevano indubbiamente, anche a persone che ignorano la lingua italiana, di rendersi conto quale fosse la vertenza cui si riferivano gli atti esecutivi di cui è questione. All'atto della notifica i ricorrenti erano liberi, da un lato, di chiedere una traduzione degli stessi, vuoi al presidente dell'Amtsgericht del loro domicilio vuoi direttamente all'Ufficio d'esecuzione e fallimenti di Lugano, e, d'altro canto, di rifiutare semplicemente l'accettazione degli atti loro intimati (cfr. Fiche juridique n. 968 page 5). Come traspare invece dalle tavole processuali e come già riferito i ricorrenti hanno accettato senza riserve gli atti esecutivi loro intimati. Essi non hanno in particolare fatto capo ad alcun rimedio giuridico, sia del diritto germanico che di quello elvetico, per opporsi alla notificazione come tale o agli atti esecutivi stessi. Da tali circostanze non può in alcun modo risultare la nullità assoluta dei predetti atti esecutivi e, d'altronde, a giustificare un tale risultato, neppure è bastevole la pretesa ignoranza del diritto da parte dei ricorrenti.

4. Pur avverandosi il ricorso infondato già per i sovraespositi motivi, è tuttavia opportuno rilevare che sia la più autorevole dottrina che la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale ammettono con estrema reticenza la nullità assoluta degli atti degli uffici di esecuzione e ciò per evidenti motivi di sicurezza giuridica. La nullità assoluta di un atto viene in principio ammessa unicamente allorquando circostanze eccezionali lo esigono, quando cioè l'atto è viziato da una violazione del diritto che deve per di più essere qualificata grave (cfr. IMBODEN, Nichtige Betreibungshandlungen, BlSchK 1944, pag. 132, 134; DTF 101 II 152). Per costante prassi gli atti esecutivi sono nulli unicamente se in contrasto con norme imperative o in urto con l'interesse pubblico o ancora nel caso di lesione di interessi di terzi estranei alla procedura esecutiva (cfr. IMBODEN, op.cit. pag. 132 segg.; SCHWANDER, Nichtige Betreibungshandlungen, BlSchK 1954 pag. 4 segg., 7 segg.; DTF 97 III 20). Nella più recente giurisprudenza vennero così considerati nulli, per esempio, la notificazione di atti esecutivi all'estero in forma non ammessa da una convenzione internazionale (DTF 94 III 42 consid. 4), una decisione adottata da un ufficio d'esecuzione in manifesto eccesso delle proprie competenze ratione
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materiae (DTF 97 III 102 consid. 5), una comminatoria di fallimento spiccata da un ufficio incompetente ratione loci o un pignoramento ordinato da un ufficio territorialmente incompetente (DTF 96 III 33 consid. 2, DTF 91 III 45), il sequestro di un oggetto non indicato nel decreto di sequestro (DTF 90 III 50 consid. 1) ecc. Trattasi sempre di misure vuoi adottate in violazione di chiare norme del diritto imperativo, vuoi lesive di interessi di terzi. La semplice possibilità di differenti interpretazioni di una norma giuridica non è per contro motivo di nullità (SCHWANDER, op.cit. pag. 7/8).
Nella concreta fattispecie i ricorrenti non pretendono in alcun modo che la notificazione dei precetti esecutivi, rispettivamente degli atti di pignoramento, redatti in italiano, sia in contrasto con interessi pubblici o che consacri lesione di interessi di terzi. Nelle notificazioni contestate non si ravvisa d'altro canto alcuna violazione di diritto imperativo, adottato a tutela dell'ordine pubblico (DTF 39 II 382 consid. 4a).
L'ordine pubblico (quale inteso comunemente per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere in Svizzera) nella concreta fattispecie sarebbe leso, mutatis mutandis, unicamente se dovesse essere ammesso che la notificazione di precetti esecutivi stilati in italiano a cittadini tedeschi, domiciliati nella Repubblica federale di Germania, ma che hanno cionondimeno costruito una casa in Ticino ove soggiornano con regolare frequenza, urti in modo insostenibile la coscienza giuridica nazionale di quel Paese (DTF 93 I 57 consid. 4, DTF 98 Ia 533 consid. 3 c-e). Nel caso in esame ciò non è manifestamente il caso.