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Regesto

Protezione delle acque. Nozione di perturbatore. Riparto delle spese per l'attuazione surrogatoria anticipata di provvedimenti d'accertamento, di prevenzione e di risanamento, in caso di pluralità di perturbatori.
1. Le norme che regolano l'onere delle spese relative all'attuazione surrogatoria anticipata non sono fondate sull'ordine pubblico ai sensi dell'art. 2 tit. finale CC (consid. 3).
2. Per ciò che concerne l'onere delle spese dell'attuazione surrogatoria anticipata, l'art. 8 della LF dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque non ha innovato alcunché rispetto a quanto già desumibile dall'art. 12 della precedente legge del 16 marzo 1955 (consid. 4).
3. Nozione di perturbatore per comportamento e di perturbatore per situazione (consid. 5).
4. In caso di pluralità di perturbatori, responsabili a titolo diverso, l'autorità che intenda ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione surrogatoria anticipata deve, di regola, applicare per analogia il criterio enunciato negli art. 50 cpv. 2 e 51 cpv. 2 CO. Di massima essa dovrà far valere le proprie pretese in primo luogo nei confronti del perturbatore per comportamento e solo sussidiariamente nei confronti di quello per situazione (consid. 6).