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Urteilskopf

112 II 228


39. Estratto della sentenza 15 aprile 1986 della I Corte civile nella causa X. contro Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT (azione diretta)

Regeste

Haftung der PTT-Betriebe für eine Telephonleitung.
1. Die Beziehungen zwischen den PTT-Betrieben und ihren Benützern unterstehen dem öffentlichen Recht (E. 2a).
2. Der Schaden, der durch ein Werk der PTT-Betriebe Personen zugefügt wird, die deren Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, beurteilt sich nach Privatrecht (Art. 58 OR; E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 229

BGE 112 II 228 S. 229

A.- X. è proprietaria di un fondo nel Comune di Bellinzona, suddiviso in un'abitazione e in un vigneto. Nell'estate del 1983, dopo alcuni giorni di persistenti piogge, una parte della coltivazione è franata su due immobili e una strada sottostanti. Una perizia ha indicato il motivo dello scoscendimento nella saturazione idrica del suolo, provocata, oltre che dalle precipitazioni, dall'apporto di acque piovane che una conduttura interrata dell'Azienda delle PTT e una strada comunale riversavano a monte del terreno. Le trattative intavolate con i responsabili dei manufatti non hanno portato ad un accordo.

B.- Il 28 giugno 1985 X. ha citato la Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT, davanti al Tribunale federale per il pagamento di Fr. 76'463.50 e di una somma ancora da precisare relativa al deprezzamento dell'immobile, con interessi al 5% dall'inizio del processo. L'attrice ha sostenuto che una linea telefonica contenuta in una tubazione permeabile, tale da favorire un deflusso, costituisce un'opera difettosa secondo l'art. 58 CO.
Con la risposta del 28 ottobre 1985 la convenuta ha chiesto di respingere la domanda in quanto sia ricevibile; un obbligo di risarcire poteva derivare dalla LCTT, benché la linea non collegasse alla rete l'edificio dell'attrice, oppure dalla LResp, perché l'installazione dell'allacciamento era sicuramente un compito di diritto pubblico. La questione poteva comunque rimanere indecisa, siccome l'azione era prescritta, rispettivamente perenta.
All'attrice è stata concessa la facoltà, giusta l'art. 34 cpv. 2 PC, di pronunciarsi in replica limitata circa la perenzione, la prescrizione e i fondamenti giuridici.
Con il consenso delle parti non si è svolto un dibattimento preparatorio (art. 35 cpv. 4 PC) e il dibattimento principale è stato ristretto a questi soli problemi (art. 66 cpv. 3 PC).

Erwägungen

Dai considerandi:

2. L'attrice è apertamente dell'opinione che l'Azienda delle PTT risponda in qualità di proprietario di un'opera (art. 58 CO).
BGE 112 II 228 S. 230
La convenuta stima che la sua responsabilità sia retta soltanto dal diritto pubblico, ossia dalla LResp o eventualmente dalla LCTT.
a) I rapporti fra l'Azienda delle PTT e le persone che ricorrono ai suoi servizi dipendono dal diritto pubblico (DTF 95 I 83 consid. 3, DTF 94 I 171 consid. 1). La responsabilità della Confederazione è regolata nel principio dalla legge del 14 marzo 1958, la quale riserva all'art. 3 cpv. 2 gli atti legislativi speciali che concernono determinati fatti. La LCTT contiene agli articoli da 35 a 37 disposizioni particolari che disciplinano in modo esclusivo l'ambito della corrispondenza telegrafica e telefonica (DTF 102 Ib 201 consid. a, DTF 95 I 288, 94 I 172 consid. 3). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di domandarsi, in una sentenza inedita del 21 dicembre 1977, se il campo di applicazione di questa legge non si estenda anche ai danni insorti dall'installazione di impianti telefonici, oltre a quelli dipendenti dal loro esercizio (sul significato della distinzione cfr. l'art. 1 lett. e, f dell'ordinanza I relativa alla LCTT). Il chiaro testo delle norme in esame (art. 35 cpv. 1, note marginali agli art. 36 e 37 LCTT) impone ora di concludere che esse dispongono circa la responsabilità dell'Azienda delle PTT limitatamente al funzionamento degli impianti telegrafici e telefonici. Del resto la stessa soluzione è stata assunta per le analoghe prescrizioni della LIE (DTF 60 II 61), e ciò quantunque gli art. 5 e segg. riguardino la costruzione di attrezzature (DTF 97 I 526 consid. a). Ne segue che la responsabilità non è instaurata dalla LCTT, siccome il danno non si è verificato nell'esercizio dei telefoni.
b) Giusta l'art. 3 cpv. 1 LResp la Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. Per l'art. 11 cpv. 1 LResp essa, in quanto agisca come soggetto del diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto. La legge non stabilisce dunque espressamente in base a quale principio debba essere giudicato il pregiudizio cagionato da un'opera di cui la Confederazione dispone, quando il danneggiato non si avvale dei suoi servizi.
Non è tuttavia necessario delimitare strettamente in questa sede il concetto di attività pubblica. La giurisprudenza costante del Tribunale federale ammette infatti che la collettività incorre nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per le opere di sua spettanza adibite a scopi di utilità comune, in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite al demanio pubblico (DTF 108 II 185 consid. 1 riferimenti). Il ricorso
BGE 112 II 228 S. 231
all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali lacune del diritto pubblico (DTF 96 II 341 consid. 2 con riferimenti), a lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari (DTF 102 II 344 consid. 1a). L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente.
La LResp non ha modificato tale situazione per quel che riguarda la Confederazione. Da una parte le esigenze che essa pone in merito alla perenzione della pretesa (art. 20 cpv. 3) sono più restrittive dell'art. 58 CO. D'altra parte l'introduzione dell'art. 11 cpv. 1 sembra voler salvaguardare casi simili a quello in discussione: gli esempi menzionati dal Consiglio federale all'art. 9 del messaggio (FF 1956 I 1400 nell'edizione tedesca, 1428 nell'edizione francese) riservano al diritto privato la responsabilità dello Stato per gli animali, che presenta vaste analogie con quella del proprietario di un'opera.
Se ne deve dedurre che l'Azienda delle PTT risponde per le carenze della sua conduttura in virtù dell'art. 58 CO.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

BGE: 95 I 83, 94 I 171, 102 IB 201, 95 I 288 mehr...

Artikel: Art. 58 OR, art. 34 cpv. 2 PC, art. 35 cpv. 4 PC, art. 66 cpv. 3 PC mehr...