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Regesto

Art. 20 Lferr, art. 5 LEspr, art. 684 CC; espropriazione di diritti di vicinato, indennità per le immissioni eccessive provocate dai lavori di costruzione della nuova ferrovia transalpina.
Libero potere d'esame del Tribunale federale in materia di espropriazione formale federale, in particolare quando fa capo a membri della Commissione superiore di stima per un parere su questioni tecniche (consid. 1).
Quando il proprietario fondiario che costruisce abbia adottato tutte le misure che possano essere ragionevolmente da lui pretese, ma non sia possibile evitare che i limiti del diritto di proprietà vengano ecceduti a causa dei lavori di costruzione, il vicino che subisce un danno ha diritto a un'indennità se le immissioni sono eccessive e il pregiudizio importante (consid. 3).
Il rispetto delle direttive federali sul rumore dei cantieri e sulla protezione dell'aria nei cantieri edili non esclude che le immissioni possano comunque essere eccessive ai sensi dell'art. 684 CC. Per stabilire se le immissioni siano eccessive, il giudice deve operare una ponderazione degli interessi, tenendo conto dell'uso locale, della situazione e della natura dei fondi (consid. 4).
In concreto, le inevitabili immissioni di polveri e rumori provocate, sull'arco di tredici anni, dal cantiere dell'attacco intermedio di Faido-Polmengo della galleria di base del San Gottardo sono eccessive e comportano il versamento di un'indennità espropriativa a favore del proprietario vicino (consid. 5).
Poiché il cantiere è comunque da considerare un'opera provvisoria, le cui immissioni sono destinate a scomparire, l'indennità deve coprire il danno che si è effettivamente realizzato per il proprietario colpito, analogamente a un'espropriazione temporanea (consid. 6.1-6.3).
Determinazione del danno costituito in concreto dalla perdita oggettiva di reddito dell'immobile e dall'onere di manutenzione supplementare dovuto alle immissioni per il periodo di durata del cantiere (consid. 6.4). Calcolo dell'indennità complessiva e degli interessi (consid. 6.5).
La prevista diminuzione del traffico dei treni sulla linea ferroviaria esistente in seguito alla futura messa in esercizio della galleria di base del San Gottardo non costituisce un vantaggio speciale per l'espropriato che giustifichi una riduzione del risarcimento (consid. 6.6).

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Referenzen

Artikel: art. 684 CC, Art. 20 Lferr, art. 5 LEspr