Regesto
Art. 5 cpv. 2 LPT; indennità in caso di assunzione da parte dell'ente pubblico della proprietà di un fondo, richiesta dal proprietario fondiario colpito da un'espropriazione materiale.
1. Assunzione da parte dell'ente pubblico della proprietà del fondo, richiesta dal proprietario in seguito ad espropriazione materiale. Qualificazione giuridica e suoi effetti sul calcolo dell'indennità (consid. 4).
2. Prescrizione dell'indennità per espropriazione materiale (consid. 5).
3. Calcolo della piena indennità (consid. 6) e degli interessi dovuti su di essa (consid. 7).
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Referenzen
Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT