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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost. Uguaglianza di retribuzione nei rapporti d'impiego di diritto pubblico; pretese per arretrati.
Il diritto all'uguaglianza salariale tra uomo e donna secondo l'art. 8 cpv. 3 Cost. può essere fatto valere, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale, anche per il periodo precedente all'introduzione dell'azione giudiziaria (consid. 3.3-3.5).
Dal principio generale di uguaglianza dell'art. 8 cpv. 1 Cost. deriva invece semplicemente un diritto alla correzione della disparità salariale in maniera appropriata ed entro un termine adeguato (consid. 3.6-3.8).
Non ci si può prevalere del principio della buona fede se la disparità salariale non viene contestata, pur sapendo che al riguardo è pendente un procedimento giudiziario (consid. 3.9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 1 e 3 Cost., art. 8 cpv. 3 Cost., art. 8 cpv. 1 Cost.