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Regesto

Art. 33 cpv. 2 e 49 cpv. 2 LCStr, art. 6 cpv. 1 e 47 cpv. 3 OCStr.
1. Il particolare dovere di prudenza del conducente davanti ai passaggi pedonali esiste non solo nei confronti dei bambini, degli infermi e delle persone anziane, ma di tutti i pedoni.
2. Se il pedone accede per tempo il passaggio, il conducente deve attendersi che esso eserciti il proprio diritto di precedenza e puň concludere a una rinuncia soltanto qualora il pedone si dimetta in modo inequivocabile dal suo diritto (consid. 1).
3. La questione di sapere se esista una siffatta rinuncia, dipende dal come il conducente doveva giudicare la situazione secondo il comportamento del pedone (consid. 2).