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Regesto

Art. 74 OADI; indennità per insolvenza; verosimiglianza del credito salariale.
Per l'ottenimento del pagamento dell'indennità per insolvenza è sufficiente, conformemente all'art. 74 OADI, che il lavoratore renda verosimile il suo credito salariale. Le esigenze di prova meno rigorose valgono tuttavia solo per la questione di sapere se e in quale misura esiste un credito salariale nei confronti di un datore di lavoro insolvente; per contro, gli altri presupposti del diritto alla prestazione, in particolare l'esistenza di un rapporto di lavoro con occupazione in Svizzera o il verificarsi di un caso d'insolvenza, devono essere stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante (consid. 3.3 e 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 74 OADI