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Regesto

Art. 4 e 22ter Cost.; diritto edilizio, applicazione di una clausola d'estetica e d'integrazione edilizia (art. 86 della legge vodese sulla pianificazione e sulle costruzioni) tendente a ridurre la densità d'occupazione di un immobile.
1. Poiché al proprietario interessato non è vietata qualsiasi costruzione sul suo terreno, la questione della base legale sufficiente è esaminata nella fattispecie solo sotto l'angolo dell'arbitrio (consid. 2a) ed è risolta in senso affermativo (consid. 2b e c).
2. Lo chalet progettato, destinato all'abitazione e conforme in ogni suo aspetto alla disciplina vigente, non compromette il carattere locale a causa della sua densità d'occupazione superiore a quelle delle costruzioni situate in prossimità. La riduzione di tale densità d'occupazione in base alla clausola d'estetica di cui trattasi non corrisponde ad alcun interesse pubblico preponderante (consid. 3 e 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 e 22ter Cost.