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Regesto

Progetto di manutenzione di un corso d'acqua (risanamento della Thur, seconda tappa da Steinegg a Gütighausen); ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo; legittimazione ricorsuale (art. 103 lett. c in relazione con l'art. 12 LPN e con l'art. 55 cpv. 1 LPA); diritto delle costruzioni idrauliche, art. 24 LPT, art. 5-7 LPN, diritto della protezione dell'ambiente (art. 9 LPA, OEIA).
1. Il rilascio, fondato sul diritto delle costruzioni idrauliche, sull'art. 24 LPT, sulla LPN e sull'art. 9 LPA, dell'autorizzazione per il progetto di manutenzione in questione va considerato come un compito della Confederazione e costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, impugnabile con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1c).
2. Quale associazione d'importanza nazionale, il Rheinaubund è legittimato a ricorrere in base all'art. 103 lett. c OG in relazione con l'art. 12 LPN, nella misura in cui solleva censure direttamente connesse con gli interessi della protezione della natura e del paesaggio. È altresì legittimato a ricorrere in virtù dell'art. 55 cpv. 1 LPA (consid. 1d).
3. Può rimanere indeciso se il progetto esige anche un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT; le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione sono comunque adempiute (consid. 2a-e). Ampia ponderazione degli interessi, tenuto conto dell'art. 6 LPN (consid. 2e/dd).
4. Perizia obbligatoria ai sensi dell'art. 7 LPN. Tale disposizione non esige che la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio esprima il suo parere mediante un proprio documento; il requisito legale può essere considerato sufficientemente adempiuto se la commissione si associa ad altra perizia o rende nota chiaramente la propria opinione in altro modo (consid. 2e/cc).
5. Assoggettamento all'EIA. È incerto se potesse essere escluso a priori un notevole aggravio dell'ambiente dovuto agli estesi lavori di risanamento previsti. Nondimeno, gli accertamenti approfonditi effettuati devono essere considerati come sostanzialmente equivalenti a un EIA, di guisa che non occorre chiedersi se il progetto fosse da sottoporre a un EIA anche in virtù del limite di 10 milioni di franchi fissato nel n. 30.2 dell'Allegato dell'OEIA (consid. 3).

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