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Regesto

Art. 25 cpv. 2 lett. a cifra 1 LAMal: esami medici e cure la cui esecuzione viene delegata dai medici. Come sotto l'imperio della LAMI (DTF 114 V 270 consid. 2a, 110 V 190 consid. 2), il medico ha la facoltà di affidare, in una certa misura, l'esecuzione di esami e cure a personale paramedico al suo servizio. Ciò è il caso (per ora) segnatamente per quel che concerne la psicoterapia delegata dal medico.
Art. 2 e 3 OPre: psicoterapia effettuata dal medico; frequenza delle sedute. La giurisprudenza relativa all'Ordinanza 8 del DFI (specie la sentenza in RAMI 1995 n. K 969 pag. 167) è applicabile pure all'ordinamento di cui agli art. 2 e 3 OPre. Ciò vale in particolare per quel che attiene alla giurisprudenza riguardante le "eccezioni motivate" (art. 2 cpv. 1 Ordinanza 8 del DFI e art. 3 cpv. 1 OPre), le quali consentono di scostarsi dalla regolamentazione disciplinante la frequenza delle sedute nei casi normali.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 114 V 270

Artikel: Art. 2 e 3 OPre, art. 3 cpv. 1 OPre