Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003); art. 2 ALC; art. 9 cpv. 2 allegato I ALC; art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68: Natura giuridica dell'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione ed euro-compatibilitŕ della clausola di domicilio svizzero.
L'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68 e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8).
Pur rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8).
Il divieto di discriminazione convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid. 11.6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, art. 9 cpv. 2 allegato I ALC, art. 7 n. 2 del, art. 2 ALC mehr...