Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 23 LPP: Delimitazione dell'obbligo di prestazione tra due istituti di previdenza.
Di norma non rimane più spazio alcuno per la responsabilità di un precedente istituto di previdenza in relazione a un determinato danno alla salute e alle sue conseguenze se un altro istituto di previdenza ha riconosciuto il proprio obbligo di prestazione per un'incapacità lavorativa o di guadagno risultante dal medesimo danno alla salute e, in virtù di tale fatto, ha assegnato una rendita (intera) d'invalidità LPP (consid. 3, 4; precisazione della giurisprudenza).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 23 LPP