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Regesto

Art. 13 cpv. 2 e 91 LAMI: Notificazione della malattia.
- Quando l'INSAI riduce l'indennità giornaliera con effetto retroattivo a causa di uno stato patologico preesistente, la cassa-malati non può rifiutare le prestazioni per il periodo anteriore alla notificazione della decisione di riduzione prevalendosi dell'obbligo statutario di annunciare il caso di malattia.
- L'obbligo incombente all'assicurato di annunciare il caso di malattia è soddisfatto quando l'INSAI notifica la decisione di riduzione ad un organo della cassa competente per ricevere tale annuncio.
Art. 30bis cpv. 3 lit. c e d: Effetti del ricorso.
La massima secondo cui la litispendenza sottrae l'oggetto del ricorso al potere di decisione della cassa è applicabile pure nei processi in materia d'assicurazione contro le malattie.

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Referenzen

Artikel: Art. 13 cpv. 2 e 91 LAMI