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Regesto

Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.; elezione di un Parlamento cantonale secondo un sistema misto, che contiene elementi del sistema maggioritario e di quello proporzionale.
Il principio dell'equivalenza dell'influenza dei voti sull'esito di elezioni, quale componente del principio dell'uguaglianza in materia di diritto di voto, ha un carattere che va oltre i circondari elettorali, in quanto richiede la medesima realizzazione del principio dell'equivalenza anche all'interno di tutto il comprensorio elettorale. Qualora un Cantone scelga il sistema di voto proporzionale, non rimane più spazio per una realizzazione pura della proporzionalità limitatamente ai singoli circondari elettorali (consid. 3). Nella misura in cui nell'elezione di un Parlamento cantonale si applichi il sistema proporzionale, anche in un sistema di elezioni misto, circondari elettorali manifestamente troppo piccoli che non permettono di raggiungere di principio il valore di riferimento di un quorum naturale del 10% non sono giustificabili (consid. 5). A determinate condizioni un sistema di elezione misto è compatibile con la Costituzione federale (consid. 6.1-6.3). La garanzia di un seggio per piccoli comuni, che formano un proprio circondario elettorale, può essere compatibile con il principio dell'uguaglianza in materia di diritto di voto, anche qualora il rapporto tra il numero dei seggi attribuito ai circondari elettorali e la popolazione rappresentata vari in parte fortemente (consid. 6.4).

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Artikel: Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.