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Regesto

Imposta sul valore aggiunto; prestazioni effettuate da un istituto per andicappati. Sovvenzioni. Elargizioni.
Art. 14 cifre 6 e 7 OIVA: operazioni di un istituto per andicappati escluse dall'imposta (consid. 2-4). Esigenze per la fatturazione (consid. 5).
Nozione di scambio di prestazioni (consid. 6a). Le sovvenzioni non costituiscono una base di calcolo dell'imposta sul valore aggiunto. Riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente in materia di sovvenzioni. Costituzionalità dell'art. 26 cpv. 6 lett. b e dell'art. 30 cpv. 6 OIVA (consid. 6b-d). Raffronto con il diritto tedesco (consid. 6e) e con le direttive dell'Unione europea (consid. 6f). I sussidi d'esercizio dell'assicurazione invalidità secondo l'art. 73 cpv. 2 lett. b e c LAI sono sovvenzioni (consid. 7).
Trattamento fiscale, sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, di elargizioni, legati e altre prestazioni benevole di terzi ad organizzazioni caritative (consid. 8).
Art. 47 cpv. 3 OIVA: nessuna modifica retroattiva del modo di calcolo dei rendiconti in caso di conteggio secondo aliquote forfettarie (consid. 9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 30 cpv. 6 OIVA, Art. 47 cpv. 3 OIVA