Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Procedura; art. 23 lett. b PC.
Requisiti concernenti l'obbligo di quantificare le conclusioni di una petizione in materia di risarcimento di danno (consid. 1).
Responsabilità dello Stato per l'attività di medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). Cure mediche prodigate a pazienti privati; delimitazione tra l'attività ufficiale dei medici ospedalieri e l'attività privata del primario.
I danni causati a pazienti privati del primario, che siano imputabili a un gruppo medico dell'ospedale operante sotto la direzione del primario, soggiacciono alla responsabilità dello Stato (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 23 lett. b PC, art. 61 CO