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Regesto

Trattato del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti.
1. L'esistenza dei presupposti per l'estradizione dev'essere esaminata d'ufficio (consid. 1, cpv. 2).
2. Esigenza della doppia punibilità (consid. 2); l'atto perseguito deve essere punibile, quale delitto d'estradizione, nello Stato richiedente e nello Stato richiesto (consid. 3).
3. Non è data estradizione quando, secondo il diritto dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, l'azione penale o la pena sono prescritte (consid. 4).
4. Si oppone all'estradizione un'amnistia concessa nello Stato richiedente (consid. 5)?
5. Il trattato italo-svizzero d'estradizione si attiene al principio della specialità dell'estradizione (consid. 7).