Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Esecuzione di un provvedimento cautelare conservativo straniero; Convenzione di Lugano (CL).
Descrizione dei provvedimenti inglesi "Freezing (Mareva) Injunction" e "world-wide Mareva Injunction" (consid. 1). Potere d'esame del Tribunale federale nel quadro di ricorsi fondati sulla violazione di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. c OG; consid. 2). Obbligo di motivazione a carico del ricorrente (consid. 4). La "Freezing Injunction" del diritto inglese è una decisione ai sensi dell'art. 25 CL e può essere eseguita in Svizzera (art. 31 cpv. 1 CL; consid. 5). Qualora venga applicata la CL occorre tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE), in particolare con riferimento al diritto di essere sentito del debitore (consid. 5.2) e alla questione della competenza per ordinare misure provvisionali (art. 24 CL; consid. 5.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 25 CL, art. 31 cpv. 1 CL, art. 24 CL