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Regesto

Art. 34a cpv. 1 LPP; art. 24 cpv. 2 OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005); valutazione del reddito determinante.
Ai fini del calcolo del sovraindennizzo di assicurati parzialmente invalidi nell'ambito della previdenza professionale, dal 1° gennaio 2005 non è più ritenuto il solo reddito conseguito effettivamente, ma anche quello ipoteticamente realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile (consid. 2.1). Sussiste la presunzione che il reddito ipoteticamente ancora realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile corrisponda al reddito da invalido stabilito dall'ufficio AI (consid. 4.1.3). Alla persona assicurata deve essere data la possibilità di esprimersi sulle circostanze personali e sulla situazione effettiva del mercato del lavoro rilevante nel caso concreto (consid. 4.2.1). Alla persona assicurata incombe un obbligo di collaborazione (consid. 4.2.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 34a cpv. 1 LPP, art. 24 cpv. 2 OPP 2