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Regesto

Art. 21 cpv. 2 LIFD; valore locativo; deduzione per sottoutilizzo.
Interpretazione dell'art. 21 cpv. 2 LIFD: genesi, scopo e sistematica della legge (consid. 2.3 e 2.4).
La deduzione va concessa in caso di sottoutilizzo effettivo e durevole, dal profilo dello spazio, dell'immobile adibito a domicilio del proprietario, per circostanze sulle quali il contribuente non ha nessun influsso, segnatamente quando i figli hanno lasciato la casa familiare dei genitori che stanno invecchiando (consid. 2.5).
Condizioni e limiti di un'interpretazione restrittiva (consid. 2.6 e 2.7).
Applicazione nel caso concreto (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 21 cpv. 2 LIFD