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Regesto

Art. 30 LCIA, art. 22ter Cost.; indennità per restrizioni apportate all'utilizzazione di fondi in seguito all'istituzione di una zona di protezione delle acque sotterranee.
Piano di zone di protezione istituito in base all'art. 30 LCIA e comportante il divieto di costruire case con impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto, all'interno di una zona edificabile stabilita per case d'abitazione di quattro piani. Casi di declassamento implicanti una deroga al principio secondo cui le restrizioni della proprietà giustificate da provvedimenti di polizia "stricto sensu" non dànno luogo ad indennità: ove tali restrizioni siano destinate a tutelare direttamente il proprietario fondiario, non è data un'espropriazione materiale; ove tendano invece a tutelare un'opera d'interesse pubblico, esse dànno diritto ad un'indennità a titolo di declassamento.

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Referenzen

Artikel: Art. 30 LCIA, art. 22ter Cost.