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Regesto

Liberta d'espressione; detenzione preventiva, controllo della corrispondenza.
1. Nozione dell'opinione la cui libera espressione è garantita dal diritto costituzionale non codificato della Confederazione (consid. 2).
2. Il divieto - contenuto nel art. 53 cpv. 3 dell'ordinanza zurighese sulle carceri distrettuali - di trasmettere lettere il cui contenuto sia sconveniente, non viola di per se stesso la Costituzione (consid. 3) (conferma della sentenza pubblicata in DTF 99 Ia 288/289).
3. La limitazione, operata con tale disposizione, della libertà di espressione rispetta il principio della proporzionalità soltanto laddove il concetto di "sconveniente" è interpretato in un determinato stretto senso (consid. 4).
4. Il art. 53 cpv. 3 della menzionata ordinanza va applicato con un certo riserbo quando si tratti di una lettera indirizzata da un detenuto alla propria moglie (consid. 4 e 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 99 IA 288