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Regesto

Art. 93ter cpv. 2 CP, art. 7 OCP 1; collocamento in una casa di rieducazione.
Finché non sia disponibile una tale casa, è consentito, a titolo eccezionale, di collocare l'adolescente in uno stabilimento penitenziario (consid. 2, 5). In quanto inevitabile, detto collocamento può essere ordinato direttamente dall'autorità giudiziaria (consid. 3a). La necessità di un trattamento psichiatrico non costituisce una ragione sufficiente per rinunciare al collocamento (consid. 3b), né il fatto che l'esecuzione della misura abbia luogo in uno stabilimento penitenziario giustifica di fissarne la durata al di sotto del minimo legale (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 93ter cpv. 2 CP, art. 7 OCP 1