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Regesto

Art. 254 cpv. 1 PP. Dichiarazioni di non doversi procedere in cause penali soggette alla giurisdizione federale e deferite ai Cantoni; principio dell'opportunità del perseguimento penale.
1. Nozione di dichiarazione di non doversi procedere (art. 268 n. 2 e art. 254 cpv. 1 PP) (consid. 1).
2. L'art. 254 cpv. 1 PP istituisce per le autorità cantonali l'obbligo di istruire le cause penali soggette alla giurisdizione federale che sono state loro deferite dal Consiglio federale o trasmesse dal Procuratore generale della Confederazione. Ciò implica l'apertura di un procedimento e la sua chiusura con una decisione formale, ossia con una sentenza o con una dichiarazione di non doversi procedere (consid. 2).
3. Non viola il diritto federale una disposizione che si ispira al principio dell'opportunità del perseguimento penale, secondo la quale può prescindersi dall'estensione dell'azione penale a reati privi d'importanza rispetto a quelli che hanno dato luogo all'apertura dell'istruzione (§ 5 cpv. 1 CPP/BS) (consid. 2h).
4. L'art. 4 Cost. e l'art. 2 disp. trans. Cost. impongono limiti sostanziali all'ammissibilità di dichiarazioni di non doversi procedere fondate su considerazioni di opportunità (consid. 3).
Art. 253 cpv. 1 PP. Spese di procedura nelle cause penali soggette alla giurisdizione federale e deferite alle autorità cantonali.
I Cantoni non possono porre a carico delle autorità federali spese per cause penali soggette alla giurisdizione federale che sono state loro deferite (consid. 4).

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