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Regesto

Estradizione. LEstr. del 22 gennaio 1892; Trattato del 9 luglio 1869 tra la Svizzera e la Francia sulla reciproca estradizione dei delinquenti; Convenzione europea d'estradizione, del 13 dicembre 1957.
- Benché la Francia non abbia aderito alla Convenzione europea d'estradizione e il Trattato tra la Svizzera e la Francia non contenga alcuna disposizione sul punto litigioso, l'estradizione deve in linea di principio essere rifiutata ove sia chiesta per atti commessi tanto in Svizzera che in Francia, e ciò in applicazione dell'art. 12 LEstr. che stabilisce il principio della territorialità (consid. 3a, b).
- La consegna degli oggetti sequestrati (Sachauslieferung) allo Stato richiedente ha luogo soltanto se sono adempiute le condizioni per l'estradizione (consid. 4b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 12 LEstr