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Regesto

Divisione ereditaria. Attribuzione d'una azienda agricola.
1. L'applicazione dell'art. 621 cpv. 2 CC si giustifica solo se l'assuntore ha la seria intenzione, la capacità e la possibilità pratica di esercitare lui stesso l'azienda (consid. 3 a).
2. Esercitano loro stessi l'azienda:
- l'assuntore che la dirige personalmente e che vi lavora personalmente in una misura essenziale (consid. 3 b);
- la donna avente diritto che vuole coltivare il podere con la sua famiglia, e in prima linea con suo marito, che ne è capace; in tal caso spetta normalmente ai membri maschili della famiglia, con i lavori pesanti, la parte direttiva (consid. 3 c, cpv. 1).
- Questi presupposti non sono adempiuti in concreto, perché la richiedente settantunenne non potrebbe avvalersi della collaborazione del settantottenne marito, ma dovrebbe lasciare la coltivazione del podere alla figlia e al genero (consid. 3 c. cpv. 2).
3. Apprezzamento delle condizioni personali (art. 621 cpv. 1 CC) di più eredi aventi la capacità e l'intenzione di esercitare loro stessi l'azienda (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 621 cpv. 2 CC, art. 621 cpv. 1 CC