Regesto
Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP. Prolungazione del periodo di prova. Inizio.
Qualora il giudice possa ordinare la prolungazione del periodo di prova, disposto in un giudizio precedente, soltanto dopo la sua scadenza, detta prolungazione inizia con la nuova decisione e non - retroattivamente - con la scadenza del primo periodo.
Inhalt
Ganzes Dokument
Regeste:
deutsch
französisch
italienisch
Referenzen
Artikel: Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP