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Regesto a

Art. 89 cpv. 2 lett. a LTF; art. 19 cpv. 1 OAFami.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a ricorrere davanti al Tribunale federale contro un giudizio del tribunale cantonale in materia di assegni familiari (consid. 1.3).

Regesto b

Art. 7 cpv. 1 LAFam; concorso di diritti.
La regolamentazione a cascata dell'art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall'introduzione della richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all'assegno per lo stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la prestazione è tenuta a restituirla (consid. 3 e 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 1 LAFam, Art. 89 cpv. 2 lett. a LTF, art. 19 cpv. 1 OAFami