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Regesto

Art. 34quater Cost., 82 LPP, art. 7 cpv. 1 OPP 3, 22 cpv. 1 lett. i DIFD; possibilità per un frontaliero di dedurre i contributi versati a forme di previdenza professionale riconosciute per quanto concerne l'imposta federale diretta.
1. Un frontaliero può, in Svizzera, fruire delle forme di previdenza professionale riconosciute dalla legge (consid. 2c).
2. Un frontaliero è autorizzato a dedurre dal reddito imponibile, nella misura stabilita dalla legge, i contributi versati per il terzo pilastro: il punto 2 della circolare del 31 gennaio 1986 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che gli nega tale facoltà, è privo di base legale e disattende i principi del diritto federale sanciti con gli art. 82 LPP, art. 22 cpv. 1 lett. i DIFD e 7 OPP 3. Una Convenzione di doppia imposizione con uno Stato estero si applica in Svizzera solo se essa limita o esclude un'imposizione prevista dal diritto interno; essa non può invece istituire una sorta d'imposizione non prevista dal diritto svizzero (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 34quater Cost., art. 7 cpv. 1 OPP 3, art. 82 LPP, art. 22 cpv. 1 lett. i DIFD