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Regesto

Art. 3 cpv. 3 dell'Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302, ORev); iscrizione a registro di commercio dell'organo di revisione particolarmente qualificato.
1. L'art. 3 cpv. 3 ORev dispensa l'organo di revisione nominato, che ha già depositato i documenti attestanti le sue particolari qualifiche professionali presso l'ufficio del registro di commercio del luogo della propria sede, da un nuovo deposito di questi documenti in occasione dell'assunzione di un mandato di revisione in un altro distretto ove è tenuto un registro di commercio (consid. 2).
2. Una persona giuridica ha qualità di revisore particolarmente qualificato se essa ha alle proprie dipendenze almeno una persona in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 ORev (consid. 3).
3. L'interesse pubblico richiede di iscrivere nel registro di commercio del luogo ove il revisore ha la propria sede il deposito dei documenti attestanti le qualifiche particolari dei revisori e di pubblicare l'avvenuto deposito nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 cpv. 3 ORev, art. 1 ORev