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Regesto

Art. 39 della legge federale sulle ferrovie, del 20 dicembre 1957 (LFerr); nozione di servizi accessori di un'impresa ferroviaria nella stazione della "S-Bahn" di Zurigo-Stadelhofen.
1. Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 4).
2. Poiché né l'Ufficio federale dei trasporti né il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie hanno deciso ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LFerr sulla questione delle ore di apertura dei negozi litigiosi, il Tribunale federale può esaminare solo gli aspetti relativi all'interpretazione dell'art. 39 cpv. 1 LFerr (consid. 5).
3. Per l'interpretazione della nozione di bisogni dell'esercizio ferroviario e del traffico secondo l'art. 39 cpv. 1 LFerr, occorre riferirsi al genere, all'ubicazione e all'importanza della stazione, come pure alla composizione della clientela ferroviaria che la frequenta. I servizi accessori - accanto agli impianti tradizionali riconosciuti (consid. 6), o a quelli sviluppatisi in base ad essi per tener conto dei bisogni attuali - devono essere intesi come locali di vendita o di servizi alla clientela concepiti alla stregua di chioschi, analogamente a ciò che vale nell'ambito delle strade nazionali (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulle strade nazionali, del 24 marzo 1964). Essi sono caratterizzati da una superficie limitata e da un'organizzazione simile a quella dei chioschi (servizio rapido o servisol, senza una particolare assistenza della clientela da parte del personale, offerta di prodotti limitata) (consid. 7 e 8).

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Referenzen

Artikel: art. 39 cpv. 1 LFerr, art. 39 cpv. 3 LFerr