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Regesto

Art. 13, 49 e 91 LPP; art. 4 Cost.: Tutela delle pretese pensionistiche dei funzionari in caso di modificazione dell'ordinamento legale.
- Le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti, se non nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge medesima, oppure quando siano date garanzie in relazione ad un singolo rapporto d'impiego. In quanto simili pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno comunque tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento (conferma della giurisprudenza).
- Esame, al lume di questi principi, delle pretese di un funzionario al pensionamento anticipato al seguito di una modifica, successiva alla sua assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale cantonale, sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure del 40o anno di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30 anni di servizio.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 13, 49 e 91 LPP, art. 4 Cost.