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Regesto

Art. 333 CC; responsabilità del capo difamiglia
Il dovere di vigilanza ai sensi dell'art. 333 CC non comprende soltanto l'obbligo di esercitare una vigilanza nel senso proprio del termine ma anche quello di prendere le misure proprie ad impedire che il minorenne causi un danno.
In particolare. il c.apo della famiglia deve vegliare a che ad un minorenne al quale è lasciato uno strumento pericoloso riceva le necessarie istruzioni per farne uso senza esporre terzi a pericolo.
Una carabina ad aria compressa nelle mani di un ragazzo quindicenne costituisce uno di questi strumenti pericolosi (consid. 3).
Art. 46 CO
In occasione della valutazione della futura perdita di guadagno devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, in particolare le prospettive professionali del ragazzo vittima dell'incidente. Può essere ammesso che il grado di invalidità di un ragazzo quindicenne che perde un occhio in seguito ad un incidente sia del 25% (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 333 CC, Art. 46 CO