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Regesto

Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori; arbitrio; disparità di trattamento.
1. È ammissibile il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. contro una decisione con cui l'autorità cantonale di ultima istanza ha negato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
2. Nessuna disposizione di legge autorizza un'ipoteca legale collettiva; il privilegio degli artigiani ed imprenditori può sussistere soltanto per lavori e materiali forniti per un immobile determinato. Può un pegno collettivo giustificarsi eccezionalmente ove più immobili formino un'unità economica in ragione della destinazione loro attribuita dai lavori? Questione lasciata indecisa (consid. 2b aa).
3. Incorre in arbitrio il giudice che neghi l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale in presenza di una situazione di fatto o di diritto non acclarata e meritevole di un esame più ampio di quello a cui egli possa procedere nel quadro di un'istruzione sommaria (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2b bb).
4. Non è data disparità di trattamento allorquando un'autorità giudiziaria superiore decida in modo diverso da quello di un'autorità giudiziaria inferiore in un caso analogo (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost.