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Regesto

Art. 10 cpv. 2 lett. a LPC; art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI in relazione all'art. 39 cpv. 3 LAMal; § 5 della legge svittese del 28 marzo 2007 sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI; art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 14 cpv. 1 preambolo e cpv. 6 LPC; art. 190 Cost.; tassa per le persone che soggiornano in un istituto.
L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non impone ai Cantoni di stabilire le tasse giornaliere per altri istituti oltre alle case di cura riconosciute all'art. 39 cpv. 3 LAMal con la conseguenza che i beneficiari di prestazioni complementari che vi soggiornano non devono, di regola, chiedere l'assistenza sociale. Tale portata limitata dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC può condurre all'inesistenza del diritto alla prestazione complementare annua e, di conseguenza, in linea principio al mancato rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (consid. 6.1 e 6.2). Tale può essere il caso quando una tassa giornaliera non copre (di gran lunga) le spese effettive dell'istituto. Dal profilo costituzionale ciò è ammissibile (art. 190 Cost.).

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Artikel: Art. 10 cpv. 2 lett. a LPC, art. 39 cpv. 3 LAMal, art. 190 Cost., art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI