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Regesto

Art. 27 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 88 OG; art. 5 cpv. 1 ALC; art. 18 Allegato I ALC; art. 12 e 17 LLCA; art. 321 CP; art. 2 lett. a e 10 dell'ordinanza concernente l'assicurazione della tutela giudiziaria; libertà economica; divieto della conclusione e della mediazione di accordi sul finanziamento di processi; legittimazione a ricorrere di una persona giuridica straniera in quanto prestatore di servizi.
Richiamo alla libertà economica da parte di una persona giuridica straniera (consid. 1.1). La legge federale sugli avvocati (LLCA) regolamenta in maniera esaustiva i doveri professionali degli avvocati (consid. 3.4). La disposizione in una legge cantonale sull'avvocatura che disciplina la conclusione e la mediazione di accordi sul finanziamento di processi e che non si riferisce solo agli avvocati non costituisce una regola professionale per questi ultimi; in questa misura non vi è pertanto alcuna violazione della forza derogatoria del diritto federale (consid. 3.6 e 3.7). Esame della compatibilità del divieto della conclusione e della mediazione di accordi sul finanziamento di processi con la libertà economica (consid. 4). Rapporto con i doveri professionali degli avvocati, segnatamente con quelli di indipendenza, di fedeltà e di segretezza (consid. 4.5 e 4.6).

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