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Regesto

Indicazione del creditore (art. 67 cifra 1, 69 cifra 1 LEF).
Il nome del creditore dev'essere indicato in modo chiaro e univoco. Non è ammissibile di servirsi d'un nome collettivo che non designa chiaramente un gruppo di persone o una massa patrimoniale aventi la capacità di stare in giudizio, nè d'indicare un creditore principale e un creditore eventuale. È lecito di rettificare l'indicazione del nome del creditore in un'esecuzione promossa a convalida d'un sequestro, spirato il termine previstodall'art. 278 cp. 1 LEF? Potere dell'esecutore testamentare di promuovere a suo nome un'escuzione per ottenere il pagamento di crediti della successione.

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Referenzen

Artikel: art. 278 cp