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Regesto

Realizzazione di una quota ereditaria pignorata. (art. 132 LEF, art. 9 e segg. RDC).
1. Determinazione della procedura da parte dell'autorità di vigilanza. Rapporto tra l'art. 132 LEF e gli art. 9 e segg. RDC. Potere d'esame del Tribunale federale (art. 19 cpv. 1 LEF) (consid. 2).
2. Scopo della prescrizione secondo cui la vendita all'asta non sarà, di regola, ordinata che se il valore della parte pignorata può essere determinato almeno approssimativamente (art. 10 cpv. 3 RDC). Circostanze che lasciano attendere un esito sfavorevole della vendita (consid. 3).
3. Realizzazione attraverso lo scioglimento della comunione, in particolare attraverso la divisione ereditaria con l'intervento dell'autorità competente giusta l'art. 609 CC (art. 12 RDC). Vantaggi di questa soluzione. Obbligo dei creditori di anticipare le spese dei procedimenti necessari a tal fine. Se singoli creditori sono disposti a farlo, si può esigere dagli altri di attendere l'esito della divisione ereditaria. Portata della prescrizione secondo cui l'autorità di vigilanza emana la decisione una volta "uditi gli interessati" (art. 132 cpv. 3 LEF). Ininfluenza delle proposte emananti da interessati che l'autorità ha informato sulla situazione di fatto in modo insufficiente (consid. 4).
4. Non è ammissibile offrire ai creditori la facoltà di far valere in loro nome e a loro rischio la pretesa contestata del debitore volta allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del suo patrimonio (art. 13 RDC, art. 131 cpv. 2 LEF), quando il pignoramento porta su una parte di una successione di cui non è contestato ch'è ancora indivisa, nè che il debitore vi partecipa. In siffatti casi solo l'autorità competente (art. 12 RDC, art. 609 CC) può agire per il debitore. La somma ottenuta grazie ai processi condotti da questa autorità servirà innanzitutto a coprire le spese e i crediti dei creditori che le hanno anticipate (cfr. num. 3 qui sopra), giusta l'art. 131 cpv. 2, seconda frase, LEF, applicabile per analogia (consid. 5).
5. Possibilità di un accordo tra tutti gli interessati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 RDC, o di una transazione tra l'autorità che interviene nella divisione giusta l'art. 609 CC e i coeredi del debitore. Responsabilità degli organi di tutela che agiscono per il debitore, rispettivamente dell'autorità che interviene giusta l'art. 609 CC (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 609 CC, art. 132 LEF, art. 19 cpv. 1 LEF, art. 132 cpv. 3 LEF mehr...