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Regesto

Responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore.
Art. 60 cpv. 1 e 61 cpv. 1 LCS. (tenore anteriore al 1.8.1975). Due detentori di veicoli a motore rispondono solidalmente del danno, fisico e materiale, subito da un terzo, se quest'ultimo prova che l'incidente è stato causato da colpa grave di uno di loro, senza che lui stesso o le persone di cui è responsabile abbia commesso errori (consid. 1).
Art. 46 cpv. 1 CO. Fissazione del guadagno determinante per il calcolo del danno risultante dall'incapacità al lavoro di un conducente di autocarri indipendente (consid. 2). Apprezzamento del tasso di incapacità temporanea al lavoro e di invalidità permanente, in considerazione di un'evoluzione nevrotica conseguente all'incidente e di fattori fisici preesistenti (consid. 3).
Art. 47 CO. Determinazione dell'indennità per torto morale, tenuto conto segnatamente della colpa grave del responsabile e dello scombussolamento della vita professionale della vittima (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 46 cpv. 1 CO, Art. 47 CO