Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Procreazione medicalmente assistita (inseminazione artificiale, fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni, trasferimento nelle tube di gameti, conservazione di gameti e di embrioni); legge del Canton Basilea-Città sulla medicina della riproduzione umana (abbreviazione in lingua tedesca: GRM); libertà personale, libertà della ricerca, art. 31 Cost., art. 8 e 12 CEDU.
1. Considerazioni generali sulla procreazione assistita; indicazioni sull'evoluzione dal 1989; genesi dell'art. 24novies Cost. (consid. 4).
2. Limitare l'accesso alle tecniche di procreazione artificiale mette in causa la libertà personale; portata dell'art. 24novies Cost.; questione lasciata indecisa in merito alle garanzie offerte dall'art. 8 CEDU in relazione con l'art. 12 CEDU (consid. 5).
3. La libertà personale esclude una proibizione generale dell'inseminazione artificiale eterologa, così come prevista dal § 4 cpv. 2 lett. a GRM (consid. 6a-6d); limitazioni dell'inseminazione artificiale eterologa (consid. 6e).
4. La proibizione generale della fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni (FIVETE), prevista dal § 4 cpv. 2 lett. d ed e GRM, non è compatibile con la libertà personale (consid. 7a-7d); limitazioni nell'impiego del metodo FIVETE (consid. 7e).
5. Annullamento della proibizione del metodo di trasferimento nelle tube di gameti (abbreviazione inglese: GIFT), prevista dal § 4 cpv. 2 lett. c GRM (consid. 8).
6. La proibizione giusta il § 5 cpv. 1 GRM di conservare sperma per una durata di trattamento superiore a sette giorni, è contraria alla libertà personale; restrizioni in materia di conservazione (consid. 9).
7. Nella misura in cui esso proibisce la conservazione di ovuli, il § 5 cpv. 2 GRM è contrario alla libertà personale (consid. 10).
8. La proibizione di conservare embrioni, giusta il § 5 cpv. 2 GRM, può, per ciò che concerne le esigenze legate all'impiego del metodo FIVETE, essere interpretata in maniera conforme alla Costituzione (consid. 11).
9. Necessita riconoscere la libertà della ricerca come un diritto costituzionale non scritto? Questione lasciata indecisa. La proibizione di utilizzare per la ricerca embrioni o feti viventi, così come parti di questi, può essere interpretata in maniera conforme alla Costituzione, nella misura in cui è ammesso procedere all'osservazione di questi embrioni e feti e all'esame del loro sviluppo (consid. 12).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 e 12 CEDU, art. 24novies Cost., art. 31 Cost., art. 8 CEDU