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Regesto

Art. 9 e art. 55 LPA, art. 34 cpv. 1 e 3 LPT; esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) per un parcheggio coperto e un centro commerciale; applicazione del diritto edilizio cantonale e del diritto federale sulla protezione dell'ambiente.
1. È ammissibile il ricorso di diritto amministrativo contro una licenza edilizia impugnata per violazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente. Delimitazione rispetto al ricorso di diritto pubblico (consid. 1b, d). Legittimazione ricorsuale delle organizzazioni della protezione dell'ambiente quando sia litigioso l'assoggettamento all'EIA (consid. 1c).
2. La procedura determinante per l'esecuzione dell'EIA è stabilita dal diritto cantonale, che prevede nella fattispecie la procedura di rilascio della licenza edilizia (consid. 2b).
3. Obbligo per un nuovo parcheggio coperto di sottostare all'EIA: Il calcolo del numero dei posti obbligatori di parcheggio è effettuato esclusivamente secondo il diritto cantonale, il cui riesame è ammissibile solo nel quadro del ricorso di diritto pubblico (consid. 3a). Per l'assoggettamento all'EIA è determinante il numero concreto dei posti di parcheggio previsti. Problema dell'abuso di diritto (consid. 3b).
4. Obbligo per un nuovo centro commerciale di sottostare all'EIA: Il progetto non soggiace all'EIA fintantoché la superficie prevista per la vendita rimanga inferiore al valore limite figurante nell'ordinanza concernente l'EIA. Ove, in occasione di un successivo cambiamento dell'utilizzazione, vi si aggiunga una superficie ulteriore, di guisa che la superficie complessiva ecceda il valore limite, l'insieme della superficie commerciale è soggetto all'obbligo dell'EIA (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 34 cpv. 1 e 3 LPT