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Regesto

Art. 2 e 6-12 LPT, art. 5 OPT; livello di pianificazione richiesto per un progetto di circuito automobilistico.
Il diritto federale contiene poche indicazioni circa il contenuto dei piani direttori cantonali. Questi devono in ogni caso menzionare i progetti specifici quando essi hanno un impatto importante sull'organizzazione del territorio, per esempio poiché prevedono di utilizzare una superficie importante, sono fonte di immissioni considerevoli o generino un forte traffico e richiedano un'infrastruttura importante (consid 3.1 e 3.2). I piani direttori che non si esprimono del tutto su siffatti grandi progetti con incidenza spaziale sono lacunosi (consid. 3.3). Nella fattispecie, il progetto di circuito automobilistico litigioso rientra nella categoria delle attività aventi un'incidenza sull'organizzazione del territorio, soggetta all'obbligo di pianificare. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che una pianificazione a livello comunale (piano speciale) era sufficiente per un tale progetto (consid. 4.1). La questione di sapere se il piano speciale in questione sia conforme al piano direttore cantonale può rimanere indecisa (consid. 4.2). L'ampiezza e gli impatti del progetto sul piano spaziale, organizzativo e politico, rendevano in effetti indispensabile una sua inclusione nel piano direttore cantonale. Questo, che non comporta alcuna indicazione precisa sull'ampiezza e l'ubicazione di questo genere d'impianto, è carente. Spetta quindi al cantone adattarlo (consid. 4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 e 6-12 LPT, art. 5 OPT