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Regesto

Art. 12 lett. a LLCA; rimedio di diritto nel regime transitorio; significato delle norme deontologiche degli ordini cantonali degli avvocati per l'interpretazione delle regole professionali della legge federale sugli avvocati; violazione disciplinare da parte di un avvocato in caso di procedura esecutiva senza preventiva comminatoria?
Le decisioni cantonali in materia disciplinare pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge federale sugli avvocati possono essere impugnate a livello federale con ricorso di diritto amministrativo, anche se, in virtù del principio della lex mitior, si fondano sul diritto cantonale (consid. 1). Dopo l'entrata in vigore della legge federale sugli avvocati, si può ancora far riferimento alle regole deontologiche cantonali soltanto nella misura in cui esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (consid. 3.1). Dando avvio ad una procedura esecutiva senza preventiva comminatoria, un avvocato non contravviene all'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (consid. 3.2 e 3.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 12 lett. a LLCA