Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 8 cpv. 2 lett. b cifra 2 Disp. trans. Cost.; art. 14 cifra 3 OIVA. Operazioni escluse dall'imposta nell'ambito della sanità pubblica; forniture di protesi dentarie e di apparecchi ortodontici.
Diritto di un'associazione professionale di ottenere una decisione di accertamento ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 lett. f OIVA (consid. 3).
L'art. 14 cifra 3 OIVA, secondo cui le forniture di protesi dentarie soggiacciono all' imposta, non eccede i limiti delle competenze legislative attribuite al Consiglio federale dalla Costituzione, segnatamente dall'art. 8 Disp. trans. Cost. (consid. 4-5).
Se vi sono motivi obiettivi, il Consiglio federale può scostarsi dalle soluzioni previste nelle direttive dell'Unione europea. Le stesse, come anche le regolamentazioni straniere in materia d'imposta sulla cifra d'affari, possono essere considerate nell'ambito dell'interpretazione dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (consid. 6a). Trattamento fiscale di forniture di protesi, sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, nell'Unione europea ed in alcuni Stati membri (consid. 6b-f).
Prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per quanto concerne l'imposizione delle forniture di protesi dentarie e di apparecchi ortodontici (consid. 7a). Detta prassi è conforme all'art. 14 cifra 3 OIVA (consid. 7b-d).
Rapporto tra il principio della neutralità concorrenziale e quello della parità di trattamento (consid. 8a). La prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni non disattende gli art. 4 e 31 Cost. (consid. 8b-d).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 e 31 Cost.