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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 17 OPC: valutazione della sostanza cui si è rinunciato. Nell'ambito della valutazione della sostanza cui si è rinunciato, l'art. 17 OPC, nella versione vigente dal 1o gennaio 1992, è applicabile pure ai casi di rinuncia avvenuti prima dell'entrata in vigore della norma (retroattività impropria; consid. 4b).
Art. 17 cpv. 4 OPC: valutazione dei beni immobili. Questa norma trova applicazione solo se l'immobile di proprietà del richiedente non è abitato da quest'ultimo (o da altra persona da includere nel calcolo della prestazione complementare; consid. 4c).
Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: rinuncia alla sostanza. Nell'esaminare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata, i diritti di abitazione e le rendite vitalizie devono essere capitalizzati secondo le tavole edite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; conferma della giurisprudenza (consid. 4e).
Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: rinuncia alla sostanza. Una rinuncia alla sostanza ai sensi di questa disposizione deve essere ritenuta pure nel caso in cui sia avvenuta oltre cinque anni prima del deposito della domanda di prestazioni complementari. Nella misura in cui la cifra marg. 2064.1 delle Direttive dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC; nella versione vigente dal 1o gennaio 1990) contempla una soluzione diversa, essa è contraria alla legge (consid. 4f).