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Regesto

Contestazione del cambiamento di nome; aggiunte al cognome iniziale; prescrizione; perenzione; motivi gravi; potere d'esame del giudice.
1. Le aggiunte al cognome iniziale iscritte nei registri dello stato civile sono sottoposte alle disposizioni concernenti il cambiamento del nome (consid. 3).
2. Prescrizione. L'azione per la cessazione della turbativa in virtù dell'art. 30 cpv. 3 CC deriva dal diritto della personalità. A questo titolo, essa può essere intentata fino quando il nome contestato è portato. Essa non è in particolare sottoposta a un termine di prescrizione decennale in applicazione degli art. 7 CC e 127 CO (consid. 4 e 5).
3. Perenzione. Occorre equiparare la conoscenza effettiva (Kennen) del cambiamento di nome al caso in cui l'attore, in base alle circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza (Kennenmüssen) (consid. 6b).
4. Motivi gravi ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC (consid. 7a-c).
5. Potere d'esame del giudice adito dell'azione dell'art. 30 cpv. 3 CC in merito alla decisione amministrativa presa in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CC (consid. 8).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 30 cpv. 3 CC, art. 30 cpv. 1 CC, art. 7 CC

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