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Regesto

Art. 49 cpv. 1 e art. 49a LAMal; cpv. 1 e 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 dicembre 2007 della LAMal (finanziamento ospedaliero); art. 59d OAMal; cpv. 2-2 ter delle disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 della OAMal (Disp. fin. OAMal); controversia in tema di tariffe.
Il nuovo finanziamento ospedaliero in vigore dal 1° gennaio 2009 ha introdotto un cambiamento del modello tariffale: gli importi forfettari riferiti alle prestazioni. Le nuove convenzioni tariffali tra gli assicuratori malattia e i fornitori di prestazioni dovevano anche pronunciarsi sulle misure d'accompagnamento necessarie al momento dell'introduzione dell'importo forfettario. A tal riguardo, il cpv. 2 ter Disp. fin. OAMal prevede che il fornitore di prestazioni, nei primi due anni successivi all'introduzione del nuovo modello di rimunerazione, deve rimborsare proporzionalmente i ricavi supplementari nel corso dell'anno successivo, in particolare in caso di aumento ingiustificato superiore al 2 % del numero dei casi effettivi durante l'anno di fatturazione rispetto al numero dei casi considerato al momento della determinazione mediante convenzione del Case Mix Index (CMI) (consid. 3). I partner tariffali devono ispirarsi, al momento dell'accordo sulle modalità dell'attuazione delle misure correttive e dunque della definizione di un aumento eventualmente ingiustificato del numero dei casi, alle disposizioni come pure allo scopo della LAMal, in particolare alla libera scelta dell'ospedale quale elemento di concorrenza. Se il trasferimento del numero dei trattamenti oltre i confini cantonali è da ricondurre alla libera scelta dell'ospedale, allora non vi è un aumento ingiustificato del numero dei casi (consid. 4-7; cfr. anche sentenza 9C_807/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 49 cpv. 1 e art. 49a LAMal, art. 59d OAMal