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Regesto

Art. 78a LAINF: Contestazioni fra assicuratori.
In caso di dissenso fra assicuratori contro gli infortuni sul punto di sapere a quale di essi spetti assegnare prestazioni in un caso di specie, l'assicuratore che ha concesso un anticipo all'assicurato e che intende chiederne la restituzione integrale o parziale all'altro assicuratore puň adire l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Giusta l'art. 78a LAINF quest'ultimo deve, mediante decisione, statuire sul tema di sapere quale assicuratore - se del caso, in quale misura - sia tenuto a riconoscere le sue prestazioni conformemente al diritto materiale.

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Referenzen

Artikel: Art. 78a LAINF